Gli associati sono qualificati come: pulcino, junior, effettivi, benemeriti, onorari. Sono soci pulcino i bambini sino a 13 anni di età per i quali il Consiglio Direttivo non fissa una quota di adesione;
sono soci effettivi coloro che, ammessi all’associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano la quota annuale fissata dallo stesso;
sono soci junior i soci affettivi, in età compresa tra i 14 ed i 18 anni per i quali il Consiglio Direttivo può fissare una quota differenziata;
sono soci benemeriti coloro che sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per segnalare benemerenze acquisite nei confronti dell’associazione;
sono soci onorari coloro che sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per meriti insigni nel campo della protezione e difesa degli animali.
ART.5 – La qualità di socio effettivo si perde per dimissioni ovvero per radiazione pronunciata dal C.D. per mancato pagamento della quota sociale o per gravi motivi debitamente comprovati.
ART.6 – Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente; il Segretario; il Tesoriere; il Collegio Sindacale.
ART.7 – L’assemblea dei soci effettivi e benemeriti, esclusi gli junior, si riunisce almeno una volta all’anno per convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un quarto dei soci effettivi. Questa delibera i bilanci annuali, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, stabilisce le linee di attività dell’Associazione.
I temi da dibattere in ogni assemblea devono essere esattamente indicati nell’avviso di convocazione da inviarsi almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea medesima.
L’assemblea straordinaria si riunisce con la stessa modalità di quella ordinaria per la modifica dello statuto o per altre motivate circostanze.
ART.8 – Le assemblee sia ordinarie che straordinarie, si costituiscono validamente in prima convocazione con la presenza di almeno 2/4 (due quarti) degli associati effettivi iscritti da almeno sei mesi, in regola con il pagamento della quota associativa e benemeriti, ed in seconda convocazione, da effettuarsi almeno mezz’ora (1/2) dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, con i medesimi requisiti.
Ogni socio può rappresentare per delega alle assemblee non più di un avente diritto.
Tutte le deliberazioni, compresa la modifica del presente statuto, lo scioglimento dell’associazione, escluse le nomine alle cariche sociali, devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Di ogni assemblea verrà redatto idoneo verbale a cura di un segretario designato dal Presidente fra i presenti, ovvero nella persona di un notaio.
ART.9 – Il Consiglio Direttivo è eletto a voto segreto dalla assemblea per due anni e può essere in tutto o in parte riconfermato anche più volte.
Si compone di numero dispari di membri compreso tra cinque e nove, fra quali vengono designati il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Si fa luogo a rinnovo anticipato del Consiglio Direttivo nella sua totalità quando esso venga a perdere per qualsiasi ragione la maggioranza dei suoi ‘membri; in caso diverso i dimissionari o vacanti sono surrogati con le persone che nella elezione precedente li seguono nell’ordine per numero di voti.
ART.10 -Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese per convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due suoi componenti ed è valido se è presente la maggioranza dei membri.
Qualora un componente il Consiglio Direttivo risulti assente per quattro sedute consecutive verrà automaticamente sostituito secondo quanto previsto dall’art.9.
ART.12 – Il Presidente rappresenta legalmente e in ogni sede l’associazione e presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo, dei quali organismi è il materiale esecutore.
ART.13 – Il Vice- Presidente sostituisce integralmente il Presidente in caso di assenza.
ART.13 bis – Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Presidente Onorario scegliendolo tra coloro che, già aderenti all’associazione, si sono particolarmente distinti nella protezione e tutela degli animali.
ART.14 – Il Segretario ha il compito di redazione e tenuta dei verbali, della corrispondenza, del tesseramento e dell’archivio.
ART.15 – Al Tesoriere compete la tenuta dei libri contabili e della amministrazione e la redazione del bilancio consuntivo e preventivo.
ART.16 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei soci a maggioranza dei presenti.
All’atto della decisione di scioglimento l’assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e l’eventuale compenso.
Estinte interamente le passività sociali l’eventuale patrimonio o residuo attivo verrà devoluto secondo le indicazioni dell’assemblea, per scopi compatibili con l’oggetto sociale.
ART.17 – Per quanto non previsto e regolato dal presente statuto si fa espresso riferimento alle leggi e consuetudini vigenti in questa Repubblica.
ART.1 – È costituita l’associazione denominata Associazione Sammarinese per la Protezione Animali, più brevemente A.P.A.S.
ART.2 – L’Associazione ha lo scopo, senza finalità di lucro, di contribuire al miglioramento della condizione degli animali, di assicurare l’applicazione delle norme giuridiche che li tutelano, di svolgere opera di educazione della popolazione in questo senso.
ART.3 -La durata dell’associazione è fissata fino al 31.12.2091, con possibilità di proroga o anticipato in forza di legge o per delibera assembleare. L’associazione ha sede in Faestano (Rsm) presso il Rifugio A.P.A.S., Strada Fonte del Tauro e svolge la propria azione nel territorio della Repubblica, ma coopera con ogni altra associazione che all’estero persegua gli stessi fini, aderendo, se del caso, anche alle organizzazioni internazionali del settore. ART.4 – All’associazione possono aderire tutti i cittadini sammarinesi e forensi, anche non residenti nel territorio della Repubblica. I soci non residenti non possono fare parte degli organismi sociali.
