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Legge 25 luglio 2003 n° 101

 

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Disposizioni di tutela penale dei diritti degli animali

Noi Capitani Reggenti

della Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a promulgare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 luglio 2003.

Art. 1

Nel Codice Penale, dopo l’art. 282, è aggiunto il seguente articolo: Art 282 bis Maltrattamento e abbandono di animali.

E’ punito con l’arresto di secondo grado o con la multa chiunque sottopone gli animali a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, ovvero senza necessità li uccide, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o particolarmente disagiate, omette di custodirli oppure li abbandona.

Qualora il maltrattamento sia compiuto con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell’allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell’animale, il colpevole è obbligato, oltre alla pena dell’arresto di secondo grado o della multa, alla pubblicazione a sue spese della sentenza di condanna su un giornale sammarinese e su un quotidiano di Stato estero diffuso nel territorio della Repubblica e nelle regioni finitime. Alla condanna consegue altresì la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. In caso di recidiva, si applica al colpevole anche l’interdizione di terzo grado dall’esercizio dell’attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione, o di spettacolo di animali.

E’ punito con l’arresto di secondo grado o con la multa, congiuntamente all’interdizione di primo grado dall’esercizio dell’attività commerciale o di servizio, chiunque organizza o partecipa attivamente a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali. In caso di morte dell’animale o di recidiva, oltre alla pena dell’arresto di secondo grado o della multa, si applica al colpevole l’interdizione di quarto grado dall’esercizio dell’attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine la pena dell’arresto di secondo grado é applicata congiuntamente alla pena della multa.

E’ punito con l’arresto di primo grado o con la multa chiunque servendosi delle comunicazioni sociali descrive, illustra, rappresenta o riproduce azioni di maltrattamento degli animali, in forme e modalità tali da incentivarne, anche indirettamente, la pratica.

Art. 2

E’abrogato il n. 2 dell’art. 282 del Codice Penale.

E’ abrogato il n. 3 del primo comma dell’art. 255 del Codice Penale.

Art. 3

Il n.3 dell’art. 282 del Codice Penale è sostituito dal seguente: “Servendosi delle comunicazioni sociali descrive, illustra, rappresenta o riproduce le azioni indicate nel numero precedente”.

La rubrica dell’art. 282 del Codice Penale è sostituita dalla seguente: “Atti indecenti e turpiloquio”.

La rubrica dell’art. 255 del Codice Penale è sostituita dalla seguente:”Omessa custodia di autoveicoli e detenzione abusiva di animali”.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

 

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 luglio 2003/1702 d.F.R.

 

I CAPITANI REGGENTI

Pier Marino Menicucci – Giovanni Giannoni

 

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Loris Francini

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