REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 aprile 2025:

LEGGE 22 aprile 2025 n.59

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 165,197,198 DEL CODICE PENALE E INTRODUZIONE DEL CAPITOLO VII “REATI CONTRO GLI ANIMALI”

……………………………….

REATI CONTRO GLI ANIMALI

MISFATTI

Art. 323-bis

(Uccisione di animali)

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità e comunque fuori dai casi espressamente previsti da legge speciale, cagiona la morte di un animale è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa non inferiore a euro 6.000,00 (seimila/00).

Art. 323-ter

(Maltrattamento e abbandono di animali)

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche

etologiche o lo abbandona è punito con la prigionia di primo grado e con la multa non inferiore a euro 4.000,00 (quattromila/00).

2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

3. La stessa pena si applica altresì a chiunque, al di fuori delle ipotesi consentite e senza l’osservanza delle modalità prescritte dalla legge, prepara, miscela, detiene, utilizza, colloca o abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, metalli, plastiche o materiale esplosivo che possono causare all’animale sofferenze, intossicazioni, lesioni.

Art. 323-quater

(Spettacoli o manifestazioni vietati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la prigionia non superiore al secondo grado e con la multa non inferiore a euro 3.000,00 (tremila/00).

2. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale, si applica la pena della prigionia di secondo grado e della multa di euro 6.000,00 (seimila/00).

Art. 323-quinquies

(Divieto di combattimenti tra animali)

1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la prigionia non superiore al secondo grado e con la multa non inferiore a euro 4.000,00 (quattromila/00).

2. Si applica la pena della prigionia di secondo grado e della multa non inferiore ad euro 6.000,00 (seimila/00):

a) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

b) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

c) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni;

d) se il colpevole, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al comma 1.

3. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al comma 1 è punito con la prigionia non superiore al secondo grado e con la multa non inferiore a euro 4.000,00 (quattromila/00). La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al comma 1, se consenzienti.

Art. 323-sexies

(Confisca e pene accessorie)

1. In caso di condanna per i misfatti previsti dagli articoli 323-ter, 323-quater, 323-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale ed eventualmente dei suoi cuccioli, salvo che appartenga a persona estranea al reato non convivente col colpevole. La confisca viene estesa all’articolo 323-bis in caso di reato tentato. In caso di condanna per i misfatti previsti dagli articoli 323-bis, 323-ter, 323-quater, 323-quinquies, è inoltre sempre disposta l’interdizione di quarto grado dalla detenzione di animali.

2. È altresì disposta l’interdizione di terzo grado dall’esercizio dell’attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione in caso di sentenza di condanna pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.

3. Nei casi previsti dalla legge è disposto il sequestro probatorio e preventivo dell’animale fino alla sentenza definitiva; può essere inoltre disposto il sequestro preventivo dell’animale, anche a fini di confisca. L’animale verrà affidato a delle strutture o associazioni idonee a garantire le cure e l’accudimento necessario.

4. In caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all’estinzione del reato per intervenuta prescrizione per i misfatti di cui al presente Capitolo, il Giudice può comunque disporre la confisca dell’animale qualora sia stato accertato che all’animale siano state inflitte inutili sofferenze.

5. Le spese di mantenimento e di custodia degli animali oggetto di confisca e sequestro sono a carico dell’imputato.”.

Art. 5

(Disposizioni di coordinamento)

1. L’articolo 323-bis non si applica alle attività svolte nel rispetto delle normative speciali che regolano la caccia, la pesca e la macellazione degli animali. Inoltre, non si applica all’abbattimento o all’eliminazione di animali infestanti quando necessario per la tutela della salute pubblica. Non si applica altresì ai casi in cui la soppressione di un animale venga effettuata da un medico veterinario, conformemente alla normativa vigente.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. È abrogato l’articolo 282-bis del Codice Penale e successive modifiche.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 aprile 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Denise Bronzetti – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Andrea Belluzzi