
| LEGGE 28 ottobre 2004 n.147 REPUBBLICA DI SAN MARINO Istituzione Del Divieto Di Utilizzare Pelli Di Animali D'affezione Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 ottobre 2004. Art.1 Al fine di promuovere e disciplinare la tutela degli animali d'affezione, con l'obiettivo di favorire la corretta convivenza tra l'uomo e l'animale e di impedire riprovevoli utilizzi e violenze esercitate su cani e gatti è vietato: a) utilizzare cani (canis familiaris) e gatti (felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali; b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto; c) introdurre nel territorio dello Stato pelli e pellicce di cane e gatto per qualsiasi finalità o utilizzo, nonché capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali. Art.2 La violazione di quanto previsto all'articolo 1 della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale agli articoli 259, 312 e 319. Art.3 All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto detentore dello stesso al momento dell'accertamento. Art.4 La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
I Capitani Reggenti Giuseppe Arzilli – Roberto Raschi Il Segretario di Stato per gli Affari Interni Loris Francini
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