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LEGGE
23 aprile 1991 n.54 (pubblicata il 30 aprile 1991)
"Prevenzione del randagismo, tutela della popolazione canina e
della salute pubblica"
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo
e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande
e Generale nella seduta del 23 aprile 1991.
PRINCIPIO FONDAMENTALE
Art.1
FINALITA'
Al
fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo-animale,
a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, lo Stato, in collaborazione
con organizzazioni e associazioni interessate, attua interventi per
il controllo, la custodia e la tutela della popolazione canina.
TITOLO
I
COMPETENZE DELLO STATO E DEGLI ORGANISMI PUBBLICI PREPOSTI
Art.2
COMPETENZE DELLO STATO
Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, lo
Stato gestisce l'anagrafe canina e provvede a:
a) istituire il servizio per il controllo sulla popolazione canina,
nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
b) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per
il ricovero temporaneo e permanente dei cani;
c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e
regolamenti relativi alla protezione degli animali;
d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente
legge e predisporre programmi di informazione e di educazione, volti
a fornire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;
e) promuovere ed attuare corsi d'informazione per il personale addetto
al servizio competente ed alle strutture.
Art.3
COMPETENZE DEL SERVIZIO D'IGIENE AMBIENTALE
Il
Servizio d'Igiene Ambientale, mediante il Servizio veterinario assolve
i seguenti compiti:
a) vigila sulle condizioni sanitarie dei cani in custodia e predispone
l'attuazione dell'anagrafe canina;
b) vigila sulle condizioni sanitarie delle strutture adibite a ricovero;
c) partecipa all'attuazione dei programmi d'informazione e di educazione
volti a favorire corretti rapporti uomo-animale e rispetto degli animali
TITOLO
II
TUTELA DELLA popolazione canina
Art.4
ANAGRAFE canina
E'
istituita entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge,
l'anagrafe dei cani. Lo Stato provvede ad istituire apposita registrazione
degli estremi del codice d'identificazione dei cani, del loro stato
segnaletico e delle generalità del proprietario.
Art.5
ISCRIZIONI
I
proprietari di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe
canina entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
I proprietari dei cani sono tenuti allo stesso adempimento entro 6 mesi
dalla nascita dell'animale o comunque dal momento in cui ne vengono,
a qualsiasi titolo, in possesso.
I proprietari di cani all'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina sono
tenuti a presentare il certificato di vaccinazione antirabbica.
Sono tenuti ad iscrivere i propri cani, all'anagrafe canina, i proprietari
di cani con dimora nel territorio della Repubblica. Sono esenti dall'iscrizione
i proprietari di cani forensi di passaggio, la cui permanenza non si
protragga oltre i 3 mesi, e i cittadini sammarinesi non residenti.
L'iscrizione del cane all'anagrafe canina nel caso di cessione ad altro
proprietario, con dimora nel territorio della Repubblica, non comporta
la modifica del codice di riconoscimento del cane, ma l'obbligo da parte
del nuovo proprietario di comunicare i propri dati anagrafici all'anagrafe
canina.
Art.6
NORME PER LA IDENTIFICAZIONE
All'atto
dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, viene assegnato all'animale
un codice alfanumerico di riconoscimento, che contraddistingue in modo
specifico e senza duplicazione ciascun cane dandone comunicazione al
proprietario.
I cani sono identificati con un codice di riconoscimento indelebile.
Le operazioni di identificazione sono eseguite dal servizio veterinario
e devono essere praticate in modo tale da non recare danno all'animale.
Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure e i tempi
per l'identificazione degli animali, sono stabiliti da Decreto Reggenziale.
Tale Decreto dovrà prevedere anche l'onere da porsi a carico
del proprietario, per l'identificazione dei cani.
Art.7
DEROGHE
Sono
esenti dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina:
a) i cani allevati o detenuti a scopo di commercio in impianti e strutture
specificatamente autorizzati;
b) gli allevatori e detentori di cani a scopo di commercio hanno, in
ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico
degli animali.
Art.8
CASI DI SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE
Lo
smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal
possessore entro tre giorni al servizio per il controllo della popolazione
canina, che provvederà ad informare l'anagrafe canina.
Qualora entro tre mesi dalla data di smarrimento non fosse comunicato
dal possessore del cane il ritrovamento, l'anagrafe canina provvede
d'ufficio a cancellare il cane dall'iscrizione.
Art.9
CASI DI CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE canina
Sono
casi di cessazione dell'iscrizione all'anagrafe canina:
a) la morte dei cani;
b) la cessione dell'animale a proprietario residente all'estero.
Art.10
RINUNCIA ALLA PROPRIETA'
E'
vietato a chiunque abbandonare i cani. Il proprietario del cane, per
sopravvenuta impossibilità di mantenimento dell'animale, deve
chiedere al servizio per il controllo della popolazione canina, l'autorizzazione
a consegnare il cane alla struttura di ricovero permanente.
La domanda deve contenere la documentazione comprovante le cause di
forza maggiore che ne impediscono la detenzione.
Il servizio per il controllo della popolazione canina, previa consultazione
con i responsabili delle associazioni od organizzazioni aventi finalità
zoofile, approva o respinge la domanda entro 30 giorni dalla presentazione
della richiesta.
TITOLO
III
SERVIZIO PER IL CONTROLLO DELLA popolazione canina
Art.11
ISTITUZIONE E COMPITI
Sarà
istituito, con apposita legge, il servizio per il controllo della popolazione
canina.
Tale servizio deve operare sotto la vigilanza del servizio veterinario
ed assolvere i seguenti compiti:
a) esercitare la vigilanza sul territorio al fine di prevenire o perseguire
i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
b) esercitare la vigilanza sul territorio al fine di prevenire o perseguire
i casi di maltrattamenti degli animali, o comunque di mancato rispetto
del loro benessere;
c) esercitare la vigilanza sul territorio al fine di rilevare le situazioni
nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio
per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;
d) provvedere alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto
previsto al successivo art.13.
Art.12
PERSONALE COMPLEMENTARE
Il
servizio per il controllo della popolazione canina può anche
avvalersi di personale messo a disposizione a titolo volontario e gratuito,
da organizzazioni e associazioni aventi finalità zoofile.
Art.13
CASI DI CATTURA DEI CANI
Il
servizio per il controllo della popolazione canina provvede alla cattura
dei cani randagi e vaganti , nonchè di cani il cui comportamento
crea situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo. La cattura
deve essere effettuata con sistemi indolori.
I cani catturati sono trasferiti per il ricovero e la custodia presso
le strutture di cui al successivo art.19.
Art.14
ANIMALI MORSICATORI
Ogni
cane o animale morsicatore verrà d'autorità tenuto per
15 giorni dalla data di morsicatura, presso le strutture di ricovero
temporaneo di cui all'art.19, al fine di accertarsi della sua sanità.
Se il cane è regolarmente vaccinato contro la rabbia ed iscritto
all'anagrafe canina, potrà essere tenuto sotto la diretta responsabilità
del proprietario in osservanza domiciliare per un periodo di giorni
15.
Durante tale periodo il responsabile del servizio veterinario potrà
far eseguire delle visite di controllo domiciliari da un veterinario.
Chiunque abbia subito morsicatura da un animale, è tenuto a farne
immediata denuncia al Servizio d'Igiene Ambientale.
Art.15
VACCINAZIONE ANTIRABBICA
E'
resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica di tutti i cani esistenti
nel territorio della Repubblica che abbiano raggiunto i 6 mesi di età.
La vaccinazione sarà eseguita nei modi e nei luoghi che renderà
noti il Servizio d'Igiene Ambientale, con apposito avviso pubblico.
L'importo della vaccinazione è stabilito in L.15.000= e sarà
a totale carico del proprietario del cane. Tale importo sarà
aggiornato con Decreto Reggenziale. Parimenti, con Decreto Reggenziale
verrà stabilita la tassa annua per la registrazione dei cani.
Art.16
ANIMALI SOSPETTI O AFFETTI DA RABBIA
I
cani o animali che risultino clinicamente sospetti di rabbia, non possono
essere riscattati dalle strutture di ricovero senza il rilascio di un
certificato di sanità dell'animale, da parte del responsabile
del servizio veterinario.
E' obbligo per qualunque proprietario detentore segnalare immediatamente
al servizio veterinario il cane che abbia dato segni di rabbia.
Quando, nel territorio della Repubblica si verifica un caso di rabbia,
o è stata segnalata la presenza di un cane o animale rabbido
o sospetto, verranno applicate le direttive che deciderà di volta
in volta il responsabile del Servizio d'Igiene Ambientale.
Art.17
MODALITA' PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI SOSPETTI O AFFETTI DA RABBIA
I
cani e tutti gli altri animali ricettivi sospetti di essere affetti
da rabbia, sono trattenuti in osservazione per il prescritto periodo,
mediante sequestro di rigore nelle strutture di ricovero temporaneo
di cui all'art.19 e sotto sorveglianza del Responsabile del Servizio
d'Igiene Ambientale per il tramite del servizio veterinario. Il sequestro
di rigore si effettua per tutti i cani e per gli altri animali di media
e piccola taglia presso le strutture di ricovero temporaneo di cui all'art.19,
per gli altri di grossa taglia presso un locale idoneo, indicato dal
Responsabile del Servizio d'Igiene Ambientale.
Il sequestro di rigore può tramutarsi in sequestro di fiducia
presso un locale indicato dal proprietario o detentore sito nel territorio
della Repubblica, riconosciuto idoneo dal servizio veterinario.
Art.18
PROVVEDIMENTI RELATIVI A CASI DI RABBIA SICURA O SOSPETTA
Qualora
l'animale tenuto in osservazione presenti sintomi clinici, anche solo
sospetti di rabbia, oppure si constati che l'animale per un qualunque
motivo sia venuto a morte o sia sfuggito al sequestro, senza che sia
stato possibile reperirlo, il responsabile del Servizio d'Igiene Ambientale
darà urgente comunicazione ai comuni viciniori per gli eventuali
provvedimenti.
Art.19
RICOVERI E CUSTODIA
Spetta
allo Stato assicurare:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani, previsti dagli artt.13,
14, 17, della presente legge;
b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo
necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento
ad eventuali richiedenti;
c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile
la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
d) il ricovero e la custodia dei cani in adeguate strutture, per la
cui realizzazione e gestione può avvalersi, previa convenzione,
della collaborazione di associazioni ed organizzazioni aventi finalità
zoofile;
e) i Dicasteri competenti, designati dal Congresso di Stato, definiranno
le esigenze strutturali ed organizzative per la realizzazione e la gestione
delle strutture di ricovero e indicheranno gli interventi necessari.
Art.20
MODALITA' DI RICOVERO
I
cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla
struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a
visita veterinaria da parte del servizio veterinario.
Qualora si tratti di cani identificati la struttura di ricovero ne dà
immediato avviso al proprietario, mentre i cani non identificati vengono
iscritti all'anagrafe canina e identificati.
I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai
proprietari o alla cessione ad eventuali richiedenti.
La custodia temporanea può durare al massimo 30 giorni, trascorso
tale periodo gli animali devono essere trasferiti nei reparti o strutture
adibiti a ricovero permanente.
Le spese per il ricovero e la custodia dei cani, nonchè per gli
eventuali trattamenti sanitari di cui all'art.22, sono a carico del
proprietario.
Art.21
REQUISITI DELLE STRUTTURE
Le
strutture per il ricovero e la custodia dei cani sono costituite dai
seguenti reparti:
a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti
ad osservazione sanitaria;
b) un reparto adibito esclusivamente per i cani in custodia temporanea;
c) un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i termini
previsti per la custodia temporanea.
Nel caso in cui nella struttura non esista un reparto per il ricovero
permanente, il cane sarà trasferito, dopo il periodo di custodia
temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata,
all'uopo formalmente convenzionata.
Art.22
NORME IGIENICO - SANITARIE
Nelle
strutture di ricovero per i cani, pubbliche o private devono essere
assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela
del benessere degli animali.
Il servizio veterinario esercita il controllo sanitario sulle strutture
di ricovero al fine di verificarne la rispondenza igienico-sanitaria
e svolge altresì le funzioni ad esso demandate in materia di
profilassi.
Art.23
CONDIZIONI PER LA SOPPRESSIONE
a)
I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà
non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo punto
c);
b) i cani catturati o comunque provenienti da strutture di ricovero
non possono essere usati a scopo di sperimentazione;
c) la soppressione dei cani è consentita esclusivamente nel caso
di cani irrimediabilmente ammalati, di cani vecchi e ammalati, di cani
di comprovata pericolosità e nei casi in cui il servizio veterinario
riconosca motivi di ordine sanitario;
d) chi involontariamente uccide un cane deve darne segnalazione al servizio
per il controllo della popolazione canina, che provvederà ad
informare il proprietario, qualora ciò sia possibile.
Art.24
LIMITAZIONE DELLE NASCITE
Il
servizio veterinario, su proposta delle associazioni ed organizzazioni
aventi finalità zoofile, e con il consenso dei proprietari o
detentori, predispone interventi preventivi atti al controllo delle
nascite della popolazione canina e felina, servendosi delle proprie
strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati.
Gli interventi sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari.
TITOLO
IV
PRINCIPI BASE PER LA DETENZIONE DEI CANI E PER IL LORO BENESSERE
Art.25
OBBLIGHI DEI DETENTORI
a)
Nessuno deve causare inutilmente dolori e sofferenze ad un cane;
b) ogni persona che possiede o detiene un cane , è responsabile
della sua salute e del suo benessere;
c) ogni persona che possiede o detiene un cane, deve procuragli le cure
e l'attenzione tenendo conto dei suoi bisogni etologici, conformemente
alla sua razza e fornendogli in quantità sufficiente l'alimento
equilibrato e l'acqua, la possibilità di movimento adeguato;
d) ogni persona che possiede o detiene un cane, deve procuragli una
sistemazione possibilmente in adeguata area recintata, qualora il cane
non venga detenuto dentro le mura domestiche.
Solo eccezionalmente si potrà collocare il cane a catena. In
quest'ultimo caso occorre che la catena sia lunga almeno 6 metri; e)
il proprietario o detentore di un cane deve fornigli una cuccia adeguata,
sollevata dal suolo e al riparo da un'eccessiva esposizione ai raggi
solari ed alle intemperie.
Art.26
CIRCOLAZIONE DEI CANI IN SPAZI PUBBLICI
I
cani possono circolare solo se condotti dal proprietario o chi per esso.
E' inoltre obbligatoria la museruola, quando i cani vengono condotti
in locali pubblici o su pubblici mezzi di trasporto, od in località
affollate.
I cani tenuti a guardia di locali, debbono stare all'interno di recinti
strutturalmente adeguati, con opportuna e visibile segnaletica che indichi
la loro presenza.
I cani da caccia saranno lasciati liberi durante la battuta. I cani
possono vagare liberamente solo in appositi terreni alla presenza del
proprietario o chi per lui, messi a disposizione dalle Giunte di Castello.
Art.27
VIGILANZA CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEI CANI
Il
servizio per il controllo della popolazione canina esercita le funzioni
di vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'art.25 della presente
legge. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma il servizio
per il controllo della popolazione canina si può avvalere della
collaborazione delle organizzazioni ed associazioni aventi finalità
zoofile.
Art.28
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE
Lo
Stato provvederà ad istituire corsi di istruzione e di aggiornamento
per il personale addetto al servizio per il controllo della popolazione
canina, per gli addetti alle strutture di ricovero e di custodia dei
cani.
Art.29
PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI
Lo Stato può avvalersi della collaborazione di associazioni ed
organizzazioni aventi finalità zoofile, previa stipulazione di
apposite convenzioni.
TITOLO
V
NORME FINALI
Art.30
APPLICABILITA' AI FELINI
Le
norme di cui alla presente legge, fatta eccezione per quanto previsto
in materia di anagrafe canina e fatta eccezione per le norme di cui
all'art.25 punti d) ed e) e all'art.26, sono estese, in quanto applicabili,
alla popolazione felina.
Art.31
SANZIONI
Per
l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano
le seguenti sanzioni amministrative :
a) da L.70.000= a L.200.000= per violazioni di cui agli artt. 5, 8,
9, 23, limitatamente al punto d);
b) da L.500.000= a L.1.000.000= per violazione di cui all'art.10;
c) da L. 200.000= a L. 1.000.000= per violazione di cui all'art.25.
Art.32
ABROGAZIONE
Sono abrogate la Legge 16 luglio 1976 n.35 e tutte le norme in contrasto
con la presente legge.
Art.33
ENTRATA IN VIGORE
La
presente legge entra in vigore il centoottantesimo giorno successivo
a quello della sua legale pubblicazione.
Data
dalla Nostra Residenza, addì 24 aprile 1991/1690 d.F.R.
I
CAPITANI REGGENTI
Domenico Bernardini - Claudio Podeschi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Alvaro Selva
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